Domande frequenti

FAQ

Che cos'è l'ACRI

Costituita nel 1912, l’ACRI è l’organizzazione che rappresenta le Casse di Risparmio S.p.a. e le Fondazioni di Origine Bancaria, nate all’inizio degli anni novanta con la cosiddetta legge “Amato” (n. 218 del 30 luglio 1990).

Tale legge portò alla privatizzazione delle Casse di Risparmio e delle Banche del Monte ed alla separazione dell’attività creditizia da quella filantropica: la prima fu scorporata e attribuita alle Casse di Risparmio S.p.a. e alle Banche del Monte S.p.a. (ormai società profit, commerciali, private, disciplinate, oltre che dal Codice Civile, dalle norme in materia bancaria e finanziaria analogamente alle altre banche), mentre le attività finalizzate allo sviluppo sociale, culturale, civile ed economico rimasero invece proprie delle Fondazioni.

L’ACRI è un associazione volontaria, senza fini di lucro, apolitica ed ha lo scopo di:

* rappresentare e tutelare gli interessi generali delle Associate per favorirne il conseguimento delle finalità istituzionali, la salvaguardia del patrimonio e lo sviluppo tecnico ed economico;

* coordinare la loro azione, nei settori di rispettivo interesse, per renderla più efficace, nonché promuovere iniziative consortili e attività di interesse comune;

* ricercare e promuovere rapporti di collaborazione operativa fra le Associate ed enti, società ed organismi di rilievo italiani e stranieri, concordando ipotesi di convenzioni o accordi da sottoporre all’approvazione delle Associate medesime.

L’attività dell’ACRI si esplica in via esclusiva nei confronti dei propri Associati, sia Banche che Fondazioni.

Quale associazione di categoria, essa svolge un’attività di rappresentanza e di tutela degli interessi degli Associati, oltre che di ausilio operativo.

L’attività nei confronti delle Casse di Risparmio S.p.a. è sviluppata in stretta collaborazione con ABI per le tematiche comuni alle altre banche. In maniera diretta e puntuale, invece, per tutte quelle problematiche che, in maniera specifica, riguardano le Casse di Risparmio in virtù della loro specificità derivante da una comune tradizione storica, ovvero dalla loro maggiore omogeneità istituzionale.

Per le Fondazioni l’ACRI esplica appieno le proprie funzioni di organizzazione rappresentativa adempiendo, tra l’altro, alle funzioni che il legislatore le ha attribuito: quale interlocutore dell’Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni (ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 153/99) e quale soggetto coinvolto nell’applicazione dell’art. 15 della Legge n. 266/91 sul volontariato. Nei confronti delle Fondazioni l’ACRI è impegnata a consolidare e accrescere l’assistenza allo sviluppo strategico, progettuale e organizzativo, a sviluppare i rapporti internazionali e a concertare azioni e iniziative comuni con soggetti terzi.

Cos'è il DPP?

Il Documento Programmatico Previsionale (DPP) ha la funzione, indicata dalle previsioni dell’Atto di Indirizzo emanato dall’Autorità di Vigilanza in data 5 agosto 1999 e dalla normativa di statuto, di individuare le risorse disponibili, di delineare le priorità programmatiche e di indirizzare l’attività della Fondazione nel o negli esercizi successivi.

Rappresenta, quindi, lo strumento di programmazione dell’attività della Fondazione nell’ambito economico, finanziario ed istituzionale, con particolare riferimento ai criteri per l’individuazione dei progetti da sostenere ed all’entità delle risorse da destinare agli interventi, con il presupposto di conseguire una redditività adeguata, nel rispetto dell’obbligo di conservazione del patrimonio.

Il Documento Programmatico relativo ad ogni singolo anno espone le linee operative che la Fondazione intende seguire nel corso dell’esercizio, tenuto conto delle indicazioni e delle linee strategiche di intervento già espresse nella più ampia programmazione triennale.

I settori di intervento cosa sono?

La Fondazione, che persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio, indirizza la propria attività esclusivamente nei “settori ammessi” indicati dallo specifico ordinamento di settore, rappresentato, in particolare, dall’elencazione contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. c-bis), del D.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

Nell’ambito di tali settori di intervento la Fondazione opera in via prevalente nell’ambito dei “settori rilevanti”, scelti ogni tre anni in numero non superiore a cinque nell’ambito dei “settori ammessi” sopra menzionati, a cui destinare almeno il 50% dell’avanzo di gestione, al netto dell’accantonamento alla riserva obbligatoria, come stabilito dall’art. 8 del citato D.lgs. 153/1999.

Alla luce delle previsioni sulle risorse disponibili e sul programma di interventi che si intende realizzare, la programmazione dell’attività istituzionale per l’anno 2019 viene impostata secondo una modalità di intervento tesa a sostenere progetti di qualità che abbiano valenza strategica e un reale impatto sul territorio, favorendo quanto più possibile progetti di rete.

In esito a quanto sopra, la Fondazione, nell’esercizio 2019, sarà quindi impegnata ad operare nei seguenti “settori rilevanti”, così come prescritto dal decreto Ministeriale 18 maggio 2004, n. 150:

* Arte, Attività e Beni Culturali

* Educazione, Istruzione e Formazione

* Volontariato, Filantropia e Beneficenza

In particolare, la Fondazione destinerà almeno il 90% dei fondi disponibili ai “settori rilevanti”.

Inoltre, la Fondazione intende perseguire la propria attività anche in altri settori che vengono annualmente individuati tra quelli ammessi, ai quali destinare le residue risorse, nel rispetto dei limiti di stanziamento precedentemente indicati.

Nel corso dell’esercizio 2019 la Fondazione destinerà il residuo dei fondi disponibili al seguente “settore ammesso”:

* Attività Sportiva

Se sono un privato in che modo può aiutarmi la fondazione?

La Fondazione concede contributi esclusivamente a persone giuridiche senza finalità di lucro che in via essenziale:

* perseguano scopi di utilità sociale nei settori di intervento indicati dalla Fondazione;

* promuovano lo sviluppo economico del territorio di competenza della Fondazione od in quello in cui si è ritenuto di intervenire in via eccezionale;

* operino stabilmente nei settori di intervento istituzionali della Fondazione ed in particolare in quelli relativi al progetto per la cui realizzazione è formulata la richiesta di contributo.

Non sono quindi ammesse erogazioni, dirette o indirette, a favore di persone giuridiche, di tipo pubblico e/o di tipo privato, con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, ad esclusione delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni e delle imprese sociali.

Sono altresì escluse erogazioni dirette o indirette a favore di persone fisiche o enti con fini di lucro, ai partiti o movimenti politici, alle organizzazioni sindacali o di patronato, nonché a soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di discriminazioni o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

L’unica forma di contributo a favore di persone fisiche può avvenire, se ne ricorrono i presupposti, tramite le risorse finanziarie messe a disposizione del “Fondo di Solidarietà Fondazione A. De Mari”. Per presentare le relative domande gli interessati dovranno rivolgersi all’Ambito Territoriale Sociale di residenza per il ritiro e la compilazione del modello di richiesta. Con analoghe modalità e strumenti, le domande potranno essere presentate presso la sede del Centro di Ascolto della Caritas di Savona e la sede del Centro di Ascolto della Caritas di Albenga.

Non capisco se il mio progetto rientri o meno nei criteri richiesti

L’attività istituzionale della Fondazione si svolge prevalentemente attraverso l’erogazione di contributi finalizzati a concorrere alla realizzazione di iniziative/progetti predisposti da terzi nei settori d’intervento indicati tempo per tempo dalla Fondazione e destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato. L’erogazione non potrà riguardare progetti già realizzati o in fase di realizzazione.

Per progetto predisposto da un soggetto terzo, per la cui realizzazione viene richiesto un apporto contributivo alla Fondazione, si intende una iniziativa specifica ben identificata che lo stesso soggetto richiedente ritiene socialmente utile realizzare nell’ambito della propria attività istituzionale. Tale iniziativa progettuale deve essere coerente con i settori di intervento periodicamente indicati dalla Fondazione, deve comunque inquadrarsi nei confini di competenza istituzionale del soggetto terzo proponente e deve avere la capacità di produrre risultati socialmente rilevanti e verificabili in un arco temporale determinato

Sono considerate inammissibili le proposte di progetto o d’iniziativa:

* presentate su modulistica non conforme e comunque diversa rispetto a quella prevista;

* inviate successivamente alla data di scadenza dell’Avviso, ove prevista, o meno di 60 giorni prima dell’avvio dell’iniziativa. La Fondazione, al ricorrere di particolari circostanze, si riserva comunque la facoltà di valutare le richieste di contributo o di sostegno che non rispettino i predetti termini;

* pervenute incomplete, ovvero mancanti dei documenti obbligatori eventualmente richiesti;

* pervenute senza la firma del legale rappresentante;

* presentate da un soggetto che non può essere destinatario di una erogazione da parte della Fondazione (impresa, persona fisica, organizzazione con finalità di lucro, ecc.);

* riguardanti settori di intervento non previsti dalla Fondazione, o che comunque non rispettino i limiti di ambito applicativo fissati nell’Avviso specifico pubblicato come sopra detto;

* presentate da soggetti che, nello stesso anno, abbiano già presentato una domanda.

La selezione delle richieste avviene attraverso una valutazione dei progetti oggettiva e comparativa.

Inoltre, l’attività della Fondazione è caratterizzata dai seguenti criteri generali d’intervento: la sussidiarietà, la territorialità, la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

Di seguito vengono rammentate le linee strategiche adottate dalla Fondazione:

* sostegno a progetti che si distinguano per contenuti idonei a promuovere nuove risorse ed aggiungere valore alle iniziative in atto, con particolare riferimento ai bisogni più rilevanti del territorio nell’attuale contingenza socio economica;

* impiego prevalente delle risorse in progetti che favoriscano una ricaduta socio-economica sul territorio di riferimento, senza tuttavia disconoscere l’importanza di iniziative di minor peso economico ma di grande interesse per le realtà locali;

* valutazione di progetti presentati da terzi in base al loro impatto sociale ed economico, privilegiando gli interventi che prevedano il cofinanziamento, così da incentivare la ricerca di altre fonti di risorse. Nei criteri di valutazione si terrà conto

della leva economica, indicativamente individuata nel rapporto di almeno uno a uno, tra il contributo della Fondazione e le altre risorse dedicate al progetto;

* attenzione nell’evitare la dispersione degli interventi, favorendo quelli che tendono alla soluzione di un bisogno, anche se parziale rispetto all’intero progetto, purché si tratti di un “lotto funzionale”;

* realizzazione di studi e progetti al fine di proporre la Fondazione quale elemento catalizzatore dell’innovazione e dello sviluppo socio-economico del territorio;

* sostegno all’attività di fondazioni operanti sul territorio di competenza, aventi scopi compatibili con quelli della Fondazione;

* attento esame, per ogni progetto, degli scopi, dei risultati attesi, del fabbisogno in rapporto all’investimento previsto, al fine di valutare il migliore impiego delle risorse a disposizione rispetto all’ampiezza dei bisogni. Nel caso di progetti relativi ad un medesimo argomento e settore di intervento si procederà alla valutazione comparativa;

* valutazione ex ante dei risultati o degli effetti delle iniziative realizzati dagli stessi soggetti richiedenti;

* verifica sul raggiungimento degli obiettivi dichiarati dai proponenti i progetti;

* sviluppo ulteriore della capacità di lettura dei bisogni del territorio mediante l’attività consultiva e di studio delle commissioni consiliari e di altri strumenti idonei allo scopo;

* la Fondazione tiene inoltre conto dei contributi assegnati in precedenza, o nell’anno in corso, al soggetto richiedente e alla località di svolgimento dell’iniziativa proposta;

* ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo;

* particolare attenzione viene inoltre posta al monitoraggio ed alla valutazione dei risultati al fine di appurare gli esiti dei progetti ed il corretto svolgimento delle attività previste, nonché la congruità e correttezza della relativa rendicontazione.

E se il mio progetto non rientra nei settori di intervento?

La Fondazione svolge la propria attività istituzionale e può quindi erogare contributi finalizzati a concorrere alla realizzazione di iniziative/progetti predisposti da terzi esclusivamente nei settori di intervento indicati tempo per tempo dalla Fondazione stessa, prescelti tra quelli ammessi dallo specifico ordinamento di settore.

Sono quindi considerate inammissibili le proposte di progetto o d’iniziativa riguardanti settori di intervento non previsti dalla Fondazione.